Avvocato Domenico Esposito
 

 

FONDO IMMOBILIARE, I BENI CONFERITI SONO DI PROPRIETA’ DEL FONDO NEI CUI CONFRONTI VA EFFETTUATO IL PIGNORAMENTO


LA PROCEDURA ESECUTIVA SU IMMOBILI CONFERITI IN UN FONDO DI INVESTIMENTO VA DIRETTO AL FONDO MEDESIMO, DI CUI DIVENTANO PROPRIETÀ AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO, PENA NULLITÀ DEL PIGNORAMENTO.

TRIBUNALE VARESE 21 NOVEMBRE 2011 - PRES. PAPA - EST. AGOZZINO.

 

TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Tribunale di Varese, Il Sezione Civile, in persona dei magistrati
Dott. Dario Papa  Presidente
Dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore
Dott. Andrea Crema Giudice

riunito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo avverso l'ordinanza resa dai giudice dell’esecuzione in data 6 luglio 2011 promosso da:
(…) spa con l’avv. (…)
Reclamante

Contro

(…) Società Gestione Risparmio spa con avv. (...)
Resistente

osserva

Va, anzi tutto, confermata la qualificazione giuridica attribuita all’opposizione dal giudice della procedura espropriativa.

Con l’opposizione proposta invero, la società esecutata lamenta che:
a) gli immobili pignorati non appartengono a sé ma al fondo di investimento denominato (…)
b) l’esponente non è più gestore del predetto fondo, essendo stata medio tempore sostituita in tale attività da altra e distinta società;
c) il pignoramento sarebbe affetto da nullità a causa del difetto di legittimazione passiva dell’esecutata;
d) il pignoramento sarebbe affetto da nullità poiché in esso sarebbe errata l’indicazione del Tribunale adito (Brescia anziché Varese).
Poiché con i profili di cui alle lettere a), b) e c ) si si lamenta il difetto in capo alla … spa di un diritto di aggredire il patrimonio dell'esecutata, in tale parte l’opposizione va ricondotta nella fattispecie di cui all’art. 615 secondo comma cod. proc. civ. mentre il solo motivo sub d) lavo sub appare integrare, in quanto realmente relativa alla nullità di un atto processuale, gli estremi dell’opposizione agli atti esecutivi.

***

Ciò posto, si osserva che il reclamo proposto da (…) spa non è, allo stato, fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.

Va invero, preliminarmente osservato, giusto il gravame proposto sulla specifica questione, che, nel giudizio di opposizione proposto ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata sui beni staggiti costituiscono la causa petendi della domanda proposta con l’opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (tra le tante, cassazione Civile, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011). Analoga considerazione é a maggior ragione da svolgersi con riferimento all’opposizione agli atti esecutivi ove la natura relativa delle nullità preclude al giudicante di rilevare d’ufficio l'irregolarità nel compimento di atti del processo espropriativo.

A ciò consegue, per un verso, che il thema decidendum del giudizio di opposizione - fatte salve le ipotesi , non ricorrenti nel caso di specie, in cui la legge prescrive il rilievo d'ufficio - verte solo ed esclusivamente sulle questioni sollevate con il ricorso introduttivo e, per l'altro, che i l giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza di sospensione della procedura espropriativa, non può individuare i gravi motivi di cui all’art. 624 cod. proc. civ. in fatti differenti rispetto a quelli espressamente discussi dalle parti.

La questione attinente la pignorabilita del fondo in relazione alla natura del credito vantato non è, quindi, sub judice.

***

I motivi sollevati da parte opponente vanno, dunque, affrontati per come formulati.

Va preliminarmente respinto il motivo sub d).

Prescindendo da qualsivoglia osservazione in ordine al merito del motivo di opposizione, va, infatti, ancor prima, rilevato  che, vertendosi in materia di opposizione agli atti esecutivi ex l'art 617 cod. proc. civ. la tempestiva proposizione della stessa avanti ai Tribunale presso il quale é stata incardinata l'espropriazione, comporta la sanatoria del dedotto vizio, applicandosi anche alla detta ipotesi l’ultimo comma dell’art. 156 cod. proc. civ.

Gli altri motivi vanno, invece, affrontati nel merito e, costituendo risvolti della medesima questione, possono essere unitamente trattati.

Al fine di verificare la fondatezza delle deduzioni difensive di parte opponente occorre, innanzitutto, premettere che gli immobili oggetto del pignoramento, in quanto conferiti in un fondo di investimento immobiliare debbono ritenersi appartenenti alla società di gestione del fondo medesimo: in tal senso si é infatti espressa, da ultimo, con motivazioni condivise da questo Tribunale, la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che la disciplina attuale non consente di attribuire al fondo immobiliare una soggettività giuridica distinta ed autonoma ma porta, piuttosto, a far ritenere il diritto dominicale sugli immobili in esso conferiti appartenga alla società che lo gestisce (in tal senso, Cassazione Civile  Sez. I Sentenza n 16605 del 15/07/2010).

Rebus sic stantibus, costituisce ovvio corollario il fatto che il pignoramento dei beni del fondo debba essere diretto non già ai danni del fondo stesso, in quanto non qualificabile come centro di imputazione di rapporti giuridici - bensì nei confronti della società di gestione del risparmio che ne è, in quel preciso momento, titolare.

Ulteriore conseguenza è che la costituzione del fondo di trasferimento da altra società di gestione dei beni che ne fanno parte restano influenzate dalle vicende attinenti le formalità necessarie per la produzione degli effetti costitutivi e/o traslativi, ivi comprese quelle concernenti la pubblicità immobiliare, la quale, in assenza di una disciplina specifica sui punto, deve ritenersi dovuta al pari di ogni altro istituto comportante la separazione di patrimoni immobiliari (vedasi ad esempio le fattispecie di cui agli art t 2447 bis e 2645 ter cod. civ.): tali sono le conclusioni cui sono pertanto addivenuti, pur partendo da categorie concettuali distinte, la Direzione Generale degli Affari civili e delle Libere professioni del Ministero della Giustizia (circolare n.218/T prot. C4/1499/98 dell’11 novembre 1999) ed il Consiglio di Stato (Sezione III parere del 11 maggio 1999 n. 608) allorché hanno discusso di analoga questione presentatasi relativamente ai fondi immobiliari costituiti ex legge 23 dicembre 1996 n. 662 nell’ambito del procedimenti di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.

E, dunque, la natura di patrimonio separato del fondo di investimento comporta, anzi tutto, che l’atto di variazione della società di gestione sia costituito da un vero e proprio atto translativo: al di là della disciplina contenuta nel TUF - che richiede, per la variazione una serie  di formalità prevalentemente a tutela dei risparmiatori per l’effettivo trasferimento dei beni, è, quindi, necessaria la stipula di un contratto. che deve pure rispettare la forma richiesta dalla natura dei beni oggetto del patrimonio degli enti interessati.

Il rapporto tra l’atto di variazione di titolarità ed il pignoramento va conseguentemente equiparato al rapporto corrente tra qualsiasi negozio translativo ed il vincolo espropriativo e deve essere trattato secondo i principi di cui all’art. 2914 cod civ, il quale prevede, in particolare, che «...non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei c'editori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento».

Orbene, nel caso di specie, l'atto di pignoramento risulta notificato in data 25 marzo 2011: tale deve considerarsi, per il destinatario, il momento perfezionativo della  notifica eseguita a mezzo posta, essendo stata in tale data ricevuta da incaricato al ritiro.

L’atto traslativo intercorso tra  l’immobiliare (…) spa  e l’immobiliare (...) SGR spa – rubricato atto ricognitivo ma costituente, in realtà, come detto, la fonte effettiva del trasferimento, - risale invece al 278 marzo 2011 e, quindi, a data successiva al primo.

L’anteriorità del vincolo pignoratizio, tuttavia, non può essere confermata in relazione al compimento delle relative formalità pubblicitarie, emergendo dalle rispettive note di trascrizione dell’atto translativo – avvenuto sotto forma di annotazione alla nota di trascrizione relativa alla costituzione del fondo – in data 9 maggio 2011 a fronte della trascrizione del pignoramento eseguita soltanto il successivo 13 maggio.

Poiché, dunque. gli effetti della trascrizione dell’atto rendono opponibile al pignorante la posizione sostanziale del terzo acquirente, il pignoramento deve dirsi erroneamente eseguito nei confronti della (…) spa la quale non può più dirsi in relazione al meccanismo delineato dall'art. 2914 cod. civ. titolare dei beni oggetto di espropriazione.

La sospensiva adottata dal giudice dell'esecuzione, per quanto in base alla diversa motivazione espressa, va, quindi, confermata.

Ne pare possibile procedere, nella presente fase esecutiva, come pure é stato chiesto dalle parti in lite, all'integrazione dei contraddittorio nei confronti del terzo acquirente, atteso che l’istituto in questione, in relazione alla natura ed alle finalità che lo connotano, non appare applicabile al di fuori del processo di cognizione.

La complessità delle questioni giuridiche affrontate costituisce grave ed eccezionale motivo per la compensazione delle spese della presente fase.

P.q.m.

Rigetta il reclamo.

compensa le spese di lite relativamente alla presente fase processuale.

Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2011.


Il Giudice Estensore
Dott. Marco Giulio Agozzino
Il Presidente.
Dott. Dario papa